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2 Luglio 2026

Locazioni turistiche in Sicilia: cosa cambia con il Decreto Assessoriale n. 1920/2026

 Locazioni turistiche in Sicilia: nessuna proroga generale, ma più tempo per integrare i documenti tecnici

Con il Decreto Assessoriale n. 1920 del 24 giugno 2026, la Regione Siciliana ha introdotto alcuni chiarimenti importanti per chi gestisce locazioni turistiche e affitti brevi in Sicilia.

Il punto principale riguarda la scadenza del 30 giugno 2026: il decreto non introduce una proroga generale. Le locazioni turistiche già esistenti devono comunque trasmettere l’Allegato B entro tale data. Tuttavia, per chi ha già avviato le procedure per ottenere la documentazione tecnica richiesta, ma non ha ancora ricevuto tutto dagli enti competenti, viene prevista la possibilità di completare l’integrazione entro il 30 dicembre 2026.

Si tratta quindi di una finestra di completamento documentale, non di uno slittamento totale degli obblighi.

 Allegato B: cosa deve fare chi gestisce una locazione turistica

Le locazioni turistiche già attive alla data di pubblicazione del decreto devono inviare l’Allegato B alla PEC indicata dalla Regione Siciliana:

[servizioturistico.ct@certmail.regione.sicilia.it](mailto:servizioturistico.ct@certmail.regione.sicilia.it)

L’Allegato B serve a comunicare i dati del locatore, dell’immobile, la dimensione ricettiva, le dotazioni presenti e i siti utilizzati per pubblicizzare l’alloggio. Il modello richiede anche informazioni catastali, dati dell’immobile, numero di camere, posti letto, bagni e dotazioni obbligatorie.

Chi non riesce ad allegare subito tutta la documentazione tecnica deve comunque inviare l’Allegato B entro il 30 giugno 2026 e dimostrare di aver già avviato le procedure per ottenere i documenti mancanti. La documentazione integrativa dovrà poi essere trasmessa entro il 30 dicembre 2026. In caso contrario, il decreto prevede la cessazione della struttura e la revoca dei codici CIR e CIN.

 

Tra i documenti richiesti dall’Allegato B rientrano:

 -planimetria catastale aggiornata;

 -certificato di abitabilità o S.C.A.;

 -visura catastale;

 -perizie di asseveramento degli impianti elettrico, gas e idrico.

Rispetto alla versione precedente dell’Allegato B, il nuovo modello allegato al D.A. n. 1920/2026 conferma l’attenzione sui requisiti tecnici e di sicurezza dell’alloggio, ma recepisce anche alcune modifiche derivanti dalla sentenza del TAR Sicilia e dalle successive integrazioni normative.

 Requisiti di sicurezza: estintore e rilevatori

Il decreto conferma alcune dotazioni obbligatorie per gli alloggi destinati a locazione turistica. In particolare, nell’Allegato B vengono indicati come obbligatori:

 -rilevatore di monossido di carbonio;

 -rilevatore di gas combustibili;

 -estintore a norma.

Sono invece indicati come opzionali altri elementi come collegamento internet, televisore, antenna satellitare, lavatrice, posto auto, cassaforte e ammissione di animali domestici.

 Cosa viene eliminato o modificato

Il Decreto Assessoriale n. 1920/2026 recepisce la sentenza del TAR Sicilia n. 1268/2026, che aveva annullato alcune previsioni del precedente D.A. n. 2104/2025. Tra le prescrizioni eliminate o modificate figurano, tra le altre, l’obbligo generalizzato di materassi ignifughi per tutte le strutture extralberghiere, il televisore minimo da 32 pollici, alcune prescrizioni sulle camere e l’obbligo di presentare il regolamento condominiale o l’attestazione dell’amministratore.

Il decreto interviene anche sul concetto di attività non imprenditoriale: il testo modifica il riferimento precedente, sostituendo il limite di “non più di quattro unità immobiliari” con “non più di due unità immobiliari” per l’attività svolta dallo stesso gestore in forma non imprenditoriale.

Questo è un passaggio importante per host e proprietari che gestiscono più immobili, perché può incidere sull’inquadramento dell’attività.

 Piscine: esclusione per le locazioni turistiche

Un altro chiarimento riguarda le piscine. Il decreto stabilisce che il servizio di salvataggio nelle piscine riguarda le strutture turistico-ricettive indicate, ma fa espressamente eccezione per le locazioni turistiche.

Per gli host che gestiscono ville o appartamenti con piscina, questo punto è particolarmente rilevante, perché distingue le locazioni turistiche da altre tipologie di strutture ricettive.

Attenzione: gli altri obblighi restano

Le novità regionali sull’Allegato B non eliminano gli altri adempimenti ordinari legati all’ospitalità.

Chi gestisce una locazione turistica deve continuare a prestare attenzione a:

– identificazione degli ospiti;

– comunicazione al Portale Alloggiati Web;

– eventuali comunicazioni statistiche ISTAT o regionali;

– gestione della tassa di soggiorno, dove prevista dal Comune;

– corretta esposizione e utilizzo dei codici CIR e CIN;

– conservazione della documentazione richiesta.

La semplificazione o il rinvio di alcuni documenti tecnici non significa quindi che l’attività possa essere gestita senza controlli o senza procedure.

 Come può aiutare EasyEntry

In un contesto normativo sempre più articolato, diventa fondamentale organizzare correttamente ogni fase dell’accoglienza: raccolta dati, documenti degli ospiti, invio delle schedine, ISTAT e tassa di soggiorno.

EasyEntry aiuta strutture ricettive, B&B, case vacanze e locazioni turistiche a gestire da un’unica piattaforma gli adempimenti operativi legati al soggiorno, riducendo errori, dimenticanze e lavoro manuale.

Mentre il proprietario o il gestore si occupa della conformità tecnica dell’immobile e della documentazione richiesta dalla Regione, EasyEntry semplifica la parte quotidiana: check-in, registrazione ospiti, comunicazioni obbligatorie e archiviazione.

 Conclusione

Il Decreto Assessoriale n. 1920/2026 non cancella la scadenza del 30 giugno 2026 per le locazioni turistiche già esistenti in Sicilia. Consente però, in presenza delle condizioni previste, di integrare la documentazione tecnica entro il 30 dicembre 2026.

Per i gestori è il momento di verificare con attenzione la propria posizione: Allegato B inviato, documentazione tecnica avviata o completata, dotazioni di sicurezza presenti e codici CIR/CIN correttamente gestiti.

La burocrazia cambia, ma una cosa resta fondamentale: avere processi ordinati e strumenti affidabili per gestire ogni ospite in modo corretto.

 FAQ

 Il Decreto 1920 proroga la scadenza del 30 giugno 2026?

No. La scadenza del 30 giugno 2026 resta confermata per l’invio dell’Allegato B. È prevista solo la possibilità di integrare entro il 30 dicembre 2026 la documentazione tecnica, nei casi previsti dal decreto.

 Cosa succede se non integro i documenti entro il 30 dicembre 2026?

Il decreto prevede la cessazione della struttura e la revoca dei codici CIR e CIN.

 Quali dotazioni sono obbligatorie?

L’Allegato B indica come obbligatori il rilevatore di monossido di carbonio, il rilevatore di gas combustibili e l’estintore a norma.

 EasyEntry sostituisce l’invio dell’Allegato B?

No. L’Allegato B e la documentazione tecnica restano adempimenti da gestire secondo le indicazioni della Regione Siciliana. EasyEntry aiuta invece nella gestione quotidiana degli ospiti: check-in, Alloggiati Web, ISTAT e tassa di soggiorno.

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