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2 Maggio 2026

Sicilia, locazioni: stop SCIA per non imprenditoriali.

 Locazioni turistiche in Sicilia: meno burocrazia, ma attenzione agli obblighi che restano

La Regione Siciliana ha introdotto una novità importante per chi gestisce locazioni turistiche in forma non imprenditoriale: per questa specifica categoria non è più prevista la SCIA, ma resta l’obbligo di presentare una comunicazione di inizio attività al SUAP del Comune competente. ([Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana][1])

La novità non deve però essere interpretata come un “via libera” senza adempimenti. Chi affitta un immobile per finalità turistiche deve comunque rispettare una serie di obblighi amministrativi, tecnici e operativi: CIN, comunicazione ospiti, flussi turistici, tassa di soggiorno e requisiti di sicurezza.

 Cosa significa stop alla SCIA

La SCIA, cioè la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, resta uno strumento previsto per molte attività ricettive. La nuova disciplina siciliana, però, distingue le locazioni turistiche non imprenditoriali dalle strutture ricettive vere e proprie.

Nel testo aggiornato della normativa regionale viene previsto che chi gestisce una struttura turistico-ricettiva senza aver presentato la SCIA è soggetto a sanzione, ad eccezione delle locazioni turistiche non imprenditoriali disciplinate dall’articolo 35. ([Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana][1])

Questo significa che, per le locazioni turistiche non imprenditoriali, non si parla più di SCIA, ma di una comunicazione più semplice.

 Non basta “non fare la SCIA”: serve la comunicazione al SUAP

Il passaggio più importante è questo: lo stop alla SCIA non elimina la comunicazione di avvio.

Per iniziare l’attività di locazione breve in forma non imprenditoriale, il locatore deve presentare una comunicazione di inizio attività al SUAP del Comune dove si trova l’immobile. La comunicazione viene poi trasmessa al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo. ([Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana][1])

La comunicazione deve contenere, tra le altre informazioni:

– il modello di offerta di ospitalità;

– l’indirizzo della struttura;

– la capienza dell’immobile o della parte di immobile destinata alla locazione;

– le generalità del proprietario, usufruttuario o gestore;

– la dichiarazione sul rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa.

In pratica, la procedura viene alleggerita, ma l’attività deve comunque essere comunicata e tracciata.

 Quando una locazione turistica è non imprenditoriale

La normativa regionale precisa che l’attività ha carattere non imprenditoriale solo se svolta dallo stesso gestore in non più di due unità immobiliari. ([Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana][1])

Questo aspetto è molto importante. Chi gestisce più immobili, oppure organizza l’attività con modalità tipicamente imprenditoriali, deve verificare con attenzione il proprio inquadramento, perché potrebbe non rientrare nella semplificazione prevista per le locazioni turistiche non imprenditoriali.

 Requisiti dell’immobile: cosa verificare

Anche se non viene richiesta la SCIA, l’immobile destinato a locazione turistica deve essere in regola.

La normativa fa riferimento a unità abitative private regolarmente iscritte al catasto, in possesso di attestazione di prestazione energetica, conformità degli impianti e requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione. Gli immobili destinati a locazione turistica, se muniti di abitabilità o agibilità, non sono soggetti ai requisiti strutturali, organizzativi e funzionali previsti per alberghi ed extralberghiero, ma restano ferme le norme generali su sicurezza, igiene e uso abitativo. ([Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana][1])

In altre parole: meno burocrazia non significa meno responsabilità.

 CIN: resta obbligatorio

Lo stop alla SCIA non elimina l’obbligo del Codice Identificativo Nazionale, il CIN.

Il Ministero del Turismo chiarisce che devono richiedere il CIN anche i locatori di unità immobiliari destinate a locazioni turistiche o locazioni brevi. Il CIN deve essere richiesto tramite la Banca Dati Strutture Ricettive e va esposto secondo le regole previste dalla normativa nazionale. ([Ministero del Turismo][2])

Quindi, anche se in Sicilia per le locazioni turistiche non imprenditoriali non si parla più di SCIA, il gestore deve comunque assicurarsi di avere correttamente completato gli adempimenti locali e regionali necessari per ottenere il codice identificativo e operare in modo regolare.

 Alloggiati Web: l’obbligo resta

Ogni ospite deve essere identificato e comunicato alla Questura tramite il Portale Alloggiati Web. Questo obbligo riguarda anche gli affitti brevi e le locazioni turistiche, indipendentemente dal fatto che l’attività sia svolta in forma imprenditoriale o non imprenditoriale. ([Polizia di Stato][3])

Questo è uno degli adempimenti più delicati nella gestione quotidiana, perché riguarda la pubblica sicurezza. Non basta raccogliere i documenti degli ospiti: i dati devono essere trasmessi correttamente nei tempi previsti.

 Flussi turistici e ISTAT: attenzione alla comunicazione giornaliera

La Regione Siciliana prevede anche la trasmissione telematica dei dati ai fini statistici. L’Osservatorio Turistico regionale consente la gestione digitale dei flussi turistici e la registrazione quotidiana dei dati relativi a check-in, check-out e occupazione delle camere. ([osservatorioturistico.regione.sicilia.it][4])

Anche nella disciplina delle locazioni turistiche viene richiamata la trasmissione giornaliera telematica dei dati per finalità statistiche. ([Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana][1])

Per chi gestisce una o più unità in affitto turistico, questo significa che la parte operativa non si esaurisce con la prenotazione: ogni arrivo e ogni partenza devono essere gestiti correttamente.

 Tassa di soggiorno: resta secondo le regole del Comune

Un altro obbligo che non viene meno è la tassa di soggiorno, nei Comuni in cui è prevista.

La normativa regionale richiama la riscossione e il versamento dell’imposta di soggiorno secondo le modalità stabilite dalle amministrazioni comunali competenti. ([Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana][1])

Ogni Comune può avere regole diverse: importi, esenzioni, scadenze, modalità di dichiarazione e versamento. Per questo è importante non affidarsi a procedure improvvisate, ma tenere traccia di ospiti, notti, esenzioni e pagamenti.

 Requisiti di sicurezza: rilevatori ed estintori

Anche le locazioni turistiche e le locazioni brevi devono rispettare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa nazionale. Il Ministero del Turismo chiarisce che le unità immobiliari destinate a locazione breve o turistica, gestite in forma imprenditoriale o non imprenditoriale, devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio funzionanti, oltre a estintori portatili a norma di legge. ([Ministero del Turismo][2])

Questo punto è molto importante perché riguarda non solo la regolarità dell’attività, ma anche la sicurezza reale degli ospiti.

 Cosa cambia davvero per host e proprietari

La novità siciliana semplifica l’avvio delle locazioni turistiche non imprenditoriali, ma non cancella il quadro degli adempimenti.

In sintesi:

 -per le locazioni turistiche non imprenditoriali non è più richiesta la SCIA;

 -resta la comunicazione di inizio attività al SUAP;

 -resta l’obbligo del CIN;

 -restano Alloggiati Web, flussi turistici e tassa di soggiorno;

 -restano i requisiti tecnici e di sicurezza dell’immobile;

 -la forma non imprenditoriale è limitata a non più di due unità immobiliari gestite dallo stesso soggetto.

La semplificazione, quindi, riguarda soprattutto il tipo di pratica iniziale. La gestione quotidiana degli ospiti resta invece piena di passaggi da non dimenticare.

 Come può aiutare EasyEntry

Per chi gestisce una locazione turistica, il problema non è solo sapere quale pratica presentare all’inizio. Il lavoro più impegnativo arriva dopo: raccogliere i dati degli ospiti, gestire i documenti, trasmettere le schedine, comunicare i flussi turistici, calcolare la tassa di soggiorno e conservare le ricevute.

EasyEntry aiuta strutture ricettive, B&B, case vacanze e locazioni turistiche a organizzare questi adempimenti da un’unica piattaforma, riducendo errori, dimenticanze e lavoro manuale.

Meno burocrazia iniziale è certamente una buona notizia. Ma per lavorare davvero tranquilli serve un sistema ordinato per ogni soggiorno, ogni ospite e ogni comunicazione obbligatoria.

 Conclusione

Lo stop alla SCIA per le locazioni turistiche non imprenditoriali in Sicilia rappresenta una semplificazione importante, ma non elimina gli obblighi del gestore.

Chi affitta per finalità turistiche deve comunque verificare la propria posizione, presentare la comunicazione prevista al SUAP, ottenere ed esporre correttamente i codici identificativi, comunicare gli ospiti, trasmettere i dati statistici e gestire la tassa di soggiorno dove prevista.

La regola pratica è semplice: meno SCIA, non meno responsabilità.

 FAQ

 La SCIA è stata eliminata per tutte le strutture ricettive in Sicilia?

No. L’esclusione riguarda le locazioni turistiche non imprenditoriali. Le altre strutture ricettive devono verificare la disciplina applicabile alla propria categoria.

 Le locazioni turistiche non imprenditoriali devono comunque fare una comunicazione?

Sì. Devono presentare una comunicazione di inizio attività al SUAP del Comune competente. ([Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana][1])

 Quando una locazione turistica è non imprenditoriale?

Secondo la normativa regionale, l’attività è non imprenditoriale solo se svolta dallo stesso gestore in non più di due unità immobiliari. ([Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana][1])

 Il CIN resta obbligatorio?

Sì. Il CIN resta obbligatorio per locazioni turistiche e locazioni brevi secondo la disciplina nazionale. ([Ministero del Turismo][2])

 Restano Alloggiati Web, ISTAT e tassa di soggiorno?

Sì. La semplificazione sulla SCIA non elimina gli obblighi di comunicazione degli ospiti, trasmissione dei flussi turistici e gestione della tassa di soggiorno dove prevista.

[1]: https://www.gursonline.regione.sicilia.it/wp-content/uploads/2026/06/firm-SO_01_GURS_25_2026.pdf “PI_08_2015”

[2]: https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr/ “FAQ Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) – Ministero del Turismo”

[3]: https://questure.poliziadistato.it/statics/35/norme-tulps-_–cad-.pdf?lang=it&utm_source=chatgpt.com “PER I GESTORI DI STRUTTURE RICETTIVE L’art. 109 del …”

[4]: https://osservatorioturistico.regione.sicilia.it/public/info “Osservatorio Turistico Regione Siciliana”

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