Negli ultimi giorni molti proprietari di locazioni turistiche, gestori di case vacanze e professionisti del settore stanno cercando una risposta a una domanda fondamentale:
L’Allegato B deve essere ancora inviato entro il 30 giugno 2026 oppure, dopo le recenti modifiche legislative, il termine è stato rinviato al 30 giugno 2027?
La questione è di grande importanza pratica perché coinvolge migliaia di operatori del turismo in Sicilia. Analizzando attentamente il quadro normativo emerge una situazione che merita alcune riflessioni.
Il contesto normativo: la Legge Regionale n. 6 del 2025
Con la Legge Regionale 25 febbraio 2025, n. 6, la Regione Siciliana ha introdotto una profonda riforma della disciplina delle strutture turistico-ricettive.
Tra le varie disposizioni, l’articolo 40, comma 2, prevedeva che le strutture già esistenti dovessero adeguarsi ai nuovi requisiti entro il 30 giugno 2026.
L’obiettivo era consentire una graduale transizione verso il nuovo sistema di classificazione e di regolamentazione del settore turistico regionale.
Il Decreto Assessoriale n. 2104 e il ruolo dell’Allegato B
Successivamente è stato emanato il Decreto Assessoriale n. 2104, accompagnato dall’Allegato A, che ha definito nel dettaglio le modalità di adeguamento.
Per quanto riguarda le locazioni turistiche, il decreto individua nell’invio dell’Allegato B al Dipartimento Regionale del Turismo la modalità attraverso cui tali attività devono conformarsi alla nuova disciplina.
È importante osservare che il decreto non sembra introdurre un obbligo autonomo e separato, ma disciplina operativamente il modo in cui effettuare l’adeguamento previsto dalla legge.
La svolta: la Legge Regionale n. 12 del 27 maggio 2026
Il quadro cambia con l’approvazione della Legge Regionale 27 maggio 2026, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
All’articolo 5, comma 1, lettera k), il legislatore modifica espressamente l’articolo 40, comma 2, della precedente L.R. 6/2025, sostituendo la data del 30 giugno 2026 con quella del 30 giugno 2027.
La norma aggiunge inoltre che viene prorogata di un anno anche la validità del corrente quinquennio di classificazione, con nuova scadenza al 31 dicembre 2027. Questa modifica è riportata testualmente nella Gazzetta Ufficiale.
Perché questa modifica potrebbe riguardare anche l’Allegato B
Qui nasce il punto più interessante.
Se il legislatore regionale ha deciso di rinviare l’intero termine di adeguamento delle strutture esistenti al 30 giugno 2027, è naturale chiedersi se anche l’obbligo di trasmettere l’Allegato B debba seguire la stessa sorte.
Una lettura sistematica della normativa porta a ritenere che:
- la Legge Regionale stabilisce il termine entro il quale avvenire l’adeguamento;
- il Decreto Assessoriale indica semplicemente le modalità tecniche e amministrative con cui effettuarlo;
- l’Allegato B rappresenta, per le locazioni turistiche, uno degli strumenti attraverso cui realizzare tale adeguamento.
Di conseguenza, se viene prorogato il termine generale di adeguamento, sembrerebbe coerente ritenere prorogato anche il termine per la presentazione dell’Allegato B.
La gerarchia delle fonti normative
Dal punto di vista giuridico esiste un principio fondamentale: una legge regionale ha un rango superiore rispetto a un decreto assessoriale.
Ciò significa che, in caso di modifica della legge, le disposizioni contenute nel decreto devono essere lette e interpretate in modo coerente con il nuovo quadro normativo.
Nel caso specifico, la modifica introdotta dalla L.R. 12/2026 investe direttamente il termine previsto per l’adeguamento delle strutture esistenti, senza distinguere tra alberghi, strutture extralberghiere o locazioni turistiche.
Un ulteriore elemento a favore dell’interpretazione
La stessa Legge Regionale 12/2026 conferma la volontà del legislatore di concedere più tempo agli operatori del settore, prorogando anche la validità del periodo di classificazione in corso.
Questo rafforza l’idea che l’intenzione fosse quella di rinviare complessivamente il processo di adeguamento previsto dalla riforma.
Se così è, risulterebbe poco coerente mantenere invece un obbligo anticipato esclusivamente per l’invio dell’Allegato B delle locazioni turistiche.
È possibile affermare con certezza che la scadenza sia il 30 giugno 2027?
Occorre distinguere tra ciò che emerge dalla lettura della normativa e ciò che costituisce una conferma ufficiale.
Alla luce della modifica legislativa, esistono argomenti solidi per sostenere che anche l’invio dell’Allegato B debba ritenersi differito al 30 giugno 2027.
Tuttavia, allo stato attuale, sarebbe opportuno attendere eventuali circolari, note interpretative o chiarimenti del Dipartimento Regionale del Turismo che possano confermare espressamente questa interpretazione.
Cosa dovrebbero fare i gestori delle locazioni turistiche?
In attesa di indicazioni ufficiali, è consigliabile:
- monitorare costantemente le comunicazioni della Regione Siciliana;
- confrontarsi con il proprio consulente o associazione di categoria;
- conservare tutta la documentazione relativa agli adempimenti previsti;
- prepararsi comunque all’eventuale presentazione dell’Allegato B, evitando di ridursi all’ultimo momento.
Conclusioni
L’analisi della normativa porta a una conclusione che appare ragionevole e giuridicamente fondata.
Poiché la Legge Regionale 12 del 27 maggio 2026 ha modificato l’articolo 40 della precedente L.R. 6/2025, spostando il termine di adeguamento dal 30 giugno 2026 al 30 giugno 2027, vi sono validi motivi per ritenere che anche l’obbligo di trasmettere l’Allegato B per le locazioni turistiche sia stato implicitamente rinviato alla stessa data.
Resta comunque auspicabile un chiarimento ufficiale da parte della Regione Siciliana, così da eliminare ogni dubbio interpretativo e garantire uniformità di comportamento a tutti gli operatori del settore.
Disclaimer: Questo articolo ha finalità esclusivamente informative e rappresenta un’analisi della normativa vigente. Non costituisce parere legale né sostituisce le indicazioni ufficiali delle autorità competenti.
